TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 9.
(Delega al Governo in materia di mercato del lavoro).

Art. 9.
(Delega al Governo in materia di mercato del lavoro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

      1. Identico.


Pag. 32
sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

          a) servizi per l'impiego;

          b) incentivi all'occupazione;

          c) apprendistato.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

      2. Identico:

          a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

          a) identica;

          b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

          b) identica;

          c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;

          c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;

          d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

          d) identica;

          e) revisione delle procedure amministrative.

          e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.


Pag. 33
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:       3. Identico:

          a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

          a) identica;

          b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;

          b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni e accettare, nell'ambito della Strategia di Lisbona, i benchmark europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;

          c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento;

          c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta ed indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;

          d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

          d) identica;

          e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

          e) identica;

          f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

          f) identica.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

      4. In ordine alla delega di cui al comma 1, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo


Pag. 34
  si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;

          a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

          b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;

          b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;

          c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

          c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

          d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

          d) identica.

        5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
        6. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

Pag. 35
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.